diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015 (Rv. 635663 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635663-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)