Sez. 2, Sentenza n. 5008 del 11/08/1986 (Rv. 447680 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - COMODATARIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA PER MERA TOLLERANZA - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - COMODATARIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA PER MERA TOLLERANZA - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
Mentre nell'ipotesi di comodato la disponibilità della cosa da parte del comodatario deriva direttamente dal contratto e si protrae fino alla scadenza del pattuito termine, ovvero, in caso di comodato senza Determinazione di durata, fino a quando il comodante non chieda la restituzione della cosa, nel caso di tolleranza all'Esercizio del potere di fatto sulla cosa il conseguimento della disponibilità di questa prescinde da qualsiasi Obbligo contrattuale essendo esso dovuto alla mera permissio del proprietario o possessore, cui corrisponde la consapevolezza, da parte del soggetto che abbia ricevuto la cosa, della inidoneità di detta permissio a fare sorgere in suo favore poteri contrastanti con quelli del permittente. Conseguentemente, mentre il comodatario, quale detentore autonomo, è legittimato ad agire con l'Azione di reintegrazione a tutela del suo potere di fatto sulla cosa nei confronti di chiunque si renda responsabile di spoglio, nessuna tutela possessoria è concessa a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa per mera tolleranza. (V 5299/81, mass n 416054; (V 6056/78, mass n 395871; (V 2657/69, mass n 342311).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)