Sez. 6, Sentenza n. 2977 del 04/10/1996 Cc. (dep. 11/12/1996) Rv. 206883 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE | Fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto - Necessità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE
L'estradizione, come si ricava dalla relativa disciplina, è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione "inutiliter data".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)