Sez. 6, Sentenza n. 746 del 24/02/1999 Cc. (dep. 09/04/1999) Rv. 213912 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza definitiva favorevole alla estradizione - Richiesta dell'estradando di revoca della custodia cautelare applicata - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, mentre prima che sia intervenuta la decisione sulla estradabilità del soggetto le misure coercitive, tra cui la custodia cautelare, possono essere disposte ove ricorrano i presupposti cautelari di cui all'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., una volta intervenuta la sentenza favorevole alla estradizione tali misure devono essere applicate a semplice richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sicché non può essere accolta la richiesta di revoca della misura proposta dall'estradando sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)