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Sez. 6, Sentenza n. 2470 del 30/06/1999 Cc. (dep. 14/07/1999) Rv. 215264 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE | Fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215264-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE

Poiché l'estradizione è istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, la fisica disponibilità da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che se la persona di cui è stata richiesta l'estradizione non si trova più nel territorio dello Stato richiesto, il relativo procedimento giurisdizionale deve concludersi con sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per essere venuto meno detto indefettibile presupposto di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)