Sez. U - , Sentenza n. 10414 del 27/04/2017 (Rv. 643938 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte dell'avvocato radiato - Mancata iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di "ius postulandi", perchè non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578 del 1933 (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, che presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente, iscritto in quell'albo, previo rilascio di mandato speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)