Sez. 1, Sentenza n. 17957 del 01/07/2008 (Rv. 604185 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Difetto di soccombenza - Dedotti motivi di nullità della sentenza - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Poiché il principio contenuto nell'art. 100 cod.proc.civ. -secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse- si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. Ne consegue la mancanza d'interesse e, quindi, di legittimazione ad agire, in sede di gravame, in capo alla parte integralmente vittoriosa che denunci motivi di nullità della sentenza, con l'obbiettivo di ottenere una sentenza definitiva impassibile di future censure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte, la quale aveva chiesto ed ottenuto una pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio in primo grado e la aveva comunque impugnata denunciandone l'invalidità per il mancato decorso del triennio di sospensione tra i coniugi, al fine di escludere future contestazioni sullo stato di divorziati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 100, Cod. Pen. Mil. Pace art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)