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Sez. 3, Sentenza n. 8465 del 04/05/2004 (Rv. 572603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Attiva e passiva - Condizioni - Difetto di soccombenza - Ricorso per cassazione - Fondatezza dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Poiché il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. Ne consegue che va respinto il ricorso per cassazione se la qualità di parte del ricorrente sia stata esclusa, sia pure implicitamente, dal giudice d'appello, e l'impugnazione tenda a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.(Nella specie, relativa alla condanna di un beneficio parrocchiale al risarcimento di danni a terzi, la S.C. ha ritenuto del tutto marginale la mancata specificazione, nel dispositivo della sentenza di merito, della condanna del ricorrente non in proprio ma nella qualità di titolare del beneficio parrocchiale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)