Sez. 3, Sentenza n. 16865 del 28/11/2002 (Rv. 558799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE | Difetto di soccombenza sul punto - Dedotte imperfezioni formali - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE
Poiché il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnato, voglia conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)