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Sez. 5, Sentenza n. 8989 del 12/05/2004 (Rv. 572809 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del d.l. n. 394 del 1992 - Base imponibile - Determinazione - Patrimonio netto - Riferimento esclusivo ai dati risultanti dal bilancio - Necessità - Bilancio - Redazione - Principi di chiarezza e determinatezza - Deroga ai precedenti criteri di valutazione - Modalità - Nota integrativa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572809-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461), la base imponibile - ai sensi del comma 2 della norma citata - deve essere determinata, in presenza di bilancio, sottraendo l'utile di esercizio dal "patrimonio netto così come risulta dal bilancio", ovverosia facendo esclusivamente riferimento all'ammontare delle relative voci risultante dal bilancio, i cui dati si pongono, pertanto, in stretto ed indissolubile legame con la determinazione della base imponibile del tributo in esame. Ad un tal riguardo, il bilancio di una società di capitali deve essere redatto, ai sensi degli artt. 2423 e segg. cod. civ., a pena di nullità della deliberazione assembleare di approvazione, secondo principi di chiarezza e determinatezza, e la possibilità di derogare ai criteri di valutazione seguiti precedentemente esige la redazione di apposita nota integrativa motivata, costituente parte inscindibile del bilancio stesso (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittima l'istanza di rimborso dell'imposta in esame, presentata da una società di capitali per asserita erronea inclusione nella base imponibile di finanziamenti ricevuti dall'Agensud per l'esecuzione di opere infrastrutturali, omettendo qualsiasi esame in ordine alla effettiva collocazione dei contributi anzidetti nel bilancio approvato dall'assemblea, al fine di stabilire se gli stessi fossero stati inclusi, o meno, nel "patrimonio netto" e se la eventuale deroga a precedenti criteri di valutazione della specifica posta di bilancio fosse stata accompagnata dalla nota integrativa prescritta dalla legge).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2423 ter, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)