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Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 13/07/2006 (Rv. 591612 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Revoca - Presupposti - Causa non imputabile - Nozione - Valutazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie in tema di mancata comparizione della parte e del difensore all'udienza fissata per l'assunzione.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591612-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA

In tema di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova, la "causa non imputabile" che, ai sensi dell'art. 208 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353), legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, "la causa non imputabile", dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev'essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato la dichiarazione di decadenza, sul presupposto che la mancata comparizione della parte e del suo difensore all'udienza fissata per l'assunzione della prova era stata determinata dal fatto che l'ordinanza di ammissione non era stata notificata a mani del difensore, ma presso il suo studio, nelle mani di un dipendente che ne aveva omesso la consegna per imprecisati "gravi motivi familiari").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)