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Sez. L, Sentenza n. 14098 del 19/06/2006 (Rv. 590371 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2006-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590371-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata ovvero per omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. Tale principio si estende, a maggior ragione, alla decisione di non pronunciare l'ordinanza di decadenza, specie con riguardo all'espressa previsione rinvenibile - con riferimento al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - nell'art. 23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice è legittimato, anche d'ufficio, a disporre i mezzi di prova che ritiene necessari, ivi compresa la citazione di testimoni, prescindendosi anche dalla formulazione dei capitoli di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)