Sez. 1, Sentenza n. 7865 del 09/06/2000 (Rv. 537436 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova - Disciplina ex art. 208 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990 - Presupposti - Sussistenza di "gravi motivi" - Portata della previsione - Valutazione relativa - Spettanza al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al concomitante impegno del difensore presso altro ufficio giudiziario addotto come motivo di revoca.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
In tema di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova, e con riguardo all'art. 208 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990, i "gravi motivi" che legittimano la suddetta revoca vanno valutati dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; è in ogni caso da escludere che i suddetti gravi motivi (come "la causa non imputabile alla stessa parte" risultante nel testo dall'art. 208 citato dopo la novella del 1990) possano risolversi in una mancanza di diligenza della parte o del suo difensore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova, rilevando che il concomitante impegno presso altro giudice, addotto dal difensore solo dopo l'ordinanza di decadenza, non poteva configurarsi come "grave motivo", atteso che, essendo detto impegno verosimilmente noto in anticipo, si poteva ovviare a tale inconveniente con una più accurata organizzazione dell'attività professionale, senza esclusione del ricorso alla richiesta di differimento dell'orario dell'udienza o di rinvio di essa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)