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Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 29/11/1996 (Rv. 500909 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Parti distinte ed autonome della cosa locata - Successione di più soggetti nella proprietà di tali parti - Frazionamento dell'originario contratto di locazione in una pluralità di rapporti - Conseguenze - Azione di rilascio per scadenza del contratto - Legittimazione ad agire di ciascuno dei proprietari limitatamente alla parte di sua competenza - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari delle altre parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500909-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE

Nell'ipotesi di successione di più soggetti nella proprietà di parti autonome e distinte della cosa locata il contratto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti, i quali pertanto a seguito dell'acquisto assumono, ciascuno per la parte di propria competenza la veste di locatori ai sensi degli articoli 1599 e 1602 cod. civ., con la conseguenza che ove alcuno di essi, alla scadenza del contratto promuova azione di rilascio della cosa locata, egli opera limitatamente alla porzione acquistata allo scopo di far valere un diritto autonomo e indipendente da quello degli altri locatori, sicché nei loro confronti non vi è necessità di integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando in contrario il carattere di indivisibilità della prestazione derivante dall'unitaria funzione assegnata dalle parti all'originario contratto, poiché, con la scadenza di questo, l'indicata funzione deve ritenersi comunque cessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)