Sez. 3, Sentenza n. 2774 del 08/04/1988 (Rv. 458416 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - VENDITA, EFFETTUATA NEL VIGORE DEL REGIME VINCOLISTICO, A SOGGETTI DIVERSI DELL'APPARTAMENTO E DEL BOX ORIGINARIAMENTE CONCESSI IN LOCAZIONE DALL'UNICO PROPRIETARIO ALLO STESSO CONDUTTORE - SCISSIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - CESSAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE CON RIGUARDO AL BOX - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI DETTO LOCALE DI OPPORRE ALL'ACQUIRENTE SIA LA LOCAZIONE, DI DATA ANTERIORE, SIA LA DISCIPLINA APPLICABILE PER L'APPARTAMENTO QUANTO A DURATA DEL CONTRATTO E A MISURA DEL CANONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CESSAZIONE DEL REGIME VINCOLISTICO - ASSOGGETTABILITÀ DEL RAPPORTO CONCERNENTE IL BOX ALLE NORME DEL CODICE CIVILE - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 43 E SS. DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - VENDITA, EFFETTUATA NEL VIGORE DEL REGIME VINCOLISTICO, A SOGGETTI DIVERSI DELL'APPARTAMENTO E DEL BOX ORIGINARIAMENTE CONCESSI IN LOCAZIONE DALL'UNICO PROPRIETARIO ALLO STESSO CONDUTTORE - SCISSIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - CESSAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE CON RIGUARDO AL BOX - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI DETTO LOCALE DI OPPORRE ALL'ACQUIRENTE SIA LA LOCAZIONE, DI DATA ANTERIORE, SIA LA DISCIPLINA APPLICABILE PER L'APPARTAMENTO QUANTO A DURATA DEL CONTRATTO E A MISURA DEL CANONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CESSAZIONE DEL REGIME VINCOLISTICO - ASSOGGETTABILITÀ DEL RAPPORTO CONCERNENTE IL BOX ALLE NORME DEL CODICE CIVILE - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 43 E SS. DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
La vendita - effettuata nel vigore del regime vincolistico - a soggetti diversi dell'appartamento e del box originariamente concessi in locazione dall'unico proprietario allo stesso conduttore, con un solo contratto ed a canone globale, comporta la scissione del rapporto locativo, ma, pur in presenza della correlativa cessazione del vincolo pertinenziale con riguardo al box, non priva il conduttore del detto locale del diritto di opporre all'acquirente sia la locazione (di data anteriore) sia la disciplina giuridica applicabile per l'appartamento, con riguardo alla durata del contratto ed alla misura del canone (come quota del corrispettivo globalmente dovuto), già acquisito per il preesistente vincolo pertinenziale. Peraltro, alla cessazione del regime vincolistico con l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, la distinta locazione del box, ormai estranea alla normativa relativa all'appartamento e priva - nella nuova disciplina - di una specifica regolamentazione, anche in via transitoria, resta soggetta alle norme ordinarie del codice civile, con la conseguenza che la domanda di Determinazione del relativo canone è sottratta alla procedura prevista negli artt. 43 e ss. Della citata legge, né richiede la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del diverso proprietario dell'appartamento. (V 2658/86, mass n 445721; (V 2026/85, mass n 439936; (V 1728/85, mass n 439685; (V 1528/84, mass n 433615; (V 5041/77, mass n 388648; (V 2168/63, mass n 263309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)