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Sez. 2, Sentenza n. 7138 del 17/03/2008 (Rv. 602658 - 01)

ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI | Disciplina sulla pubblicità delle fonti di finanziamento - Violazioni - Contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Necessità - Esclusione - Diffida ai sensi dell'articolo 15, comma ottavo, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come modificato dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 672 - Sufficienza - Necessità i nuova contestazione in caso di inottemperanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602658-01

ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di pubblicità delle fonti di finanziamento della propaganda elettorale, le finalità alle quali assolve la contestazione prevista in via generale dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - portare a conoscenza del trasgressore illecito e procedimento per metterlo in condizione di svolgere le proprie difese - sono assicurate dall'istituto della diffida di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 672, a mezzo del quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale invita il candidato incorso nel mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 7, comma sesto, della legge, a provvedere all'adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici giorni, sotto comminatoria dell'applicazione della sanzione prevista dal precedente comma quinto, non essendo necessaria, in caso di inottemperanza alla diffida, una nuova contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7 com. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 8 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 19, Legge 31/12/1996 num. 672 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)