Sez. 1, Sentenza n. 7919 del 15/04/2005 (Rv. 580437 - 01)
ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI | Disciplina delle campagne elettorali - Obblighi di comunicazione - Pubblicità delle spese sostenute - Candidati non eletti - Deposito dell'apposita dichiarazione - Termine trimestrale - Decorrenza - Dalla data della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale - Sanzione pecuniaria - Condizioni per la applicazione - Diffida da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale - Necessità.
ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
In tema di pubblicità delle spese sostenute, durante la campagna elettorale, dai candidati non eletti alla Camera dei deputati, il termine trimestrale stabilito dall'art. 7 della legge n. 515 del 1993, nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 672 del 1996, per il deposito, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, della dichiarazione delle spese sostenute, inizia a decorrere dalla data della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, non da quella della convalida degli eletti effettuata dalla Camera dei deputati, essendo poi applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 di detta legge soltanto dopo che la diffida da parte del predetto Collegio sia rimasta inadempiuta.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)