Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Reiterazione - Oneri allegatori - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i "nuovi elementi" indicati dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008 nel giudizio inizialmente proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B), Costituzione art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)