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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014 (Rv. 631940 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Nullità del provvedimento di amministrativo di diniego - Autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal richiedente avverso tale diniego - Esclusione - Fondamento - Esame nel merito della domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2014-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631940-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)