Sez. 3, Sentenza n. 7522 del 10/10/1987 (Rv. 455464 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - IDENTIFICAZIONE DEL BENE - CRITERI - ELEMENTI OBIETTIVI CONTENUTI NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - RILEVANZA - ACCESSORI, PERTINENZE - FRUTTI - OMESSA INDICAZIONE - INCLUSIONE IMPLICITA - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - IDENTIFICAZIONE DEL BENE - CRITERI - ELEMENTI OBIETTIVI CONTENUTI NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - RILEVANZA - ACCESSORI, PERTINENZE - FRUTTI - OMESSA INDICAZIONE - INCLUSIONE IMPLICITA - LIMITI.*
Poiché l'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., vanno aggiunti quei beni a cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 cod. civ., ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto e salvo che non ricorrano elementi tali da far ritenere che, in Sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione. Ne consegue che se il provvedimento di aggiudicazione e di trasferimento non dispone diversamente, l'estensione della vendita deve essere quella così prevista dalla legge per il pignoramento. (Conf 3453/82, mass n 421431).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)