Sez. 3, Sentenza n. 3453 del 07/06/1982 (Rv. 421431 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - IDENTIFICAZIONE DEL BENE - CRITERI - ELEMENTI OBIETTIVI CONTENUTI NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - ACCESSORI, PERTINENZE E FRUTTI - OMESSA INDICAZIONE - INCLUSIONE IMPLICITA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - IDENTIFICAZIONE DEL BENE - CRITERI - ELEMENTI OBIETTIVI CONTENUTI NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - ACCESSORI, PERTINENZE E FRUTTI - OMESSA INDICAZIONE - INCLUSIONE IMPLICITA - CONDIZIONI.*
Poiché oggetto della vendita forzata è il bene che è stato assoggettato a pignoramento, il principio secondo cui l'identificazione di tale bene va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 cod. civ. - in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata - qualora la descrizione del bene stesso nel decreto di trasferimento non contenga elementi tali da far ritenere che, in Sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)