Sez. L, Sentenza n. 864 del 12/02/1986 (Rv. 444392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UN MOTIVO ILLECITO - CARATTERE ESCLUSIVO - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL COMPORTAMENTO E DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DI MOTIVAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UN MOTIVO ILLECITO - CARATTERE ESCLUSIVO - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL COMPORTAMENTO E DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DI MOTIVAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
In tema di rapporto di lavoro in prova, la facoltà di recesso riconosciuta al datore di lavoro dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. (non emendato dalla legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali) e ritenuta immune da vizi di incostituzionalità dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 1980, è soggetta all'unico limite - oltre quello temporale dell'adeguatezza della durata della prova - costituito dalla Mancanza di un motivo illecito che in generale vizia il negozio sia bilaterale che unilaterale, mentre non richiede la sussistenza dello specifico motivo rappresentato dalla valutazione negativa della capacità e del comportamento professionale del lavoratore; consegue che il datore di lavoro non ha l'Onere di motivare la sua dichiarazione di recesso e quindi il licenziamento del lavoratore in prova, seppur comunicato senza alcuna motivazione, non è di per sè solo illegittimo. (V 429/85, mass n 438639; (V 970/84, mass n 433164; (V 68/81, mass n 410457).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)