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Sez. L, Sentenza n. 970 del 08/02/1984 (Rv. 433164 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PATTO DI PROVA - LEGITTIMITÀ - FUNZIONE DELLA PROVA - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433164-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PATTO DI PROVA - LEGITTIMITÀ - FUNZIONE DELLA PROVA - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel contratto di lavoro stipulato con un soggetto obbligatoriamente assunto ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, è legittimo lo inserimento del patto di prova, il quale non si pone in contrasto con alcuna specifica disposizione cogente contenuta nella citata legge, né con una diversa norma imperativa desumibile dal sistema normativo, né è impedito dal giudizio di idoneità psico-fisica della commissione provinciale per il collocamento. Tale giudizio infatti è finalizzato esclusivamente ad accertare la sola compatibilità della presenza dell'invalido con la sicurezza degli altri lavoratori e degli impianti, mentre la prova è diretta ad accertare, nell'espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore invalido non solo la sua capacità tecnica, ma anche la sua complessiva personalità professionale e morale di cui sono componenti essenziali anche l'onestà e la diligenza, senza che la valutazione finale possa essere influenzata negativamente da considerazioni relative al minore rendimento dovuto alla Invalidità, tanto che su impugnativa del lavoratore il giudice ha il potere- dovere di controllare se il recesso, al termine della prova, risulti in qualche modo determinato dalla considerazione dello stato di Invalidità e, in caso affermativo, di dichiararne la nullità, reintegrando il lavoratore nel posto di lavoro. (V 6437/82, mass n 424071; (V 47/82, mass n 417733; (V 68/81, mass n 410457; (V 1036/80, mass n 404498; (V 1763/79, mass n 398123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)