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Sez. L, Sentenza n. 429 del 26/01/1985 (Rv. 438639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - RECESSO DETERMINATO DALLA CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - RECESSO DETERMINATO DALLA CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ - NULLITÀ.*

Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni degli invalidi presso pubbliche amministrazioni ed aziende private non ostano all'ammissibilità di un patto di prova ma operano nel senso che tale patto deve essere teso ad accertare soltanto la residua capacità di lavoro di un invalido senza alcun riferimento alla menomazione che è presupposto dell'assunzione obbligatoria, con la conseguenza che il giudice può dichiarare nullo il recesso che risulti in qualche modo determinato dalla considerazione dello stato di Invalidità. (V 47/82, mass n 417733; (V 68/81, mass n 410457; (V 1036/80, mass n 404498; (V 1763/79, mass n 398123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)