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Sez. 3, Sentenza n. 4161 del 29/04/1994 (Rv. 486416 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - In genere | Ammissione ed immediata escussione dei testi - Potere del pretore di disporle nell'udienza di discussione - Onere delle parti di citare i testi per tale udienza - Inosservanza - Decadenza dalla prova - Configurabilità - Comunicazioni e notificazioni d'ufficio ex art. 420 penultimo comma cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486416-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - In genere

Nel rito del lavoro rientra tra i poteri del Pretore quello, previsto dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., di disporre nella udienza di discussione, l'ammissione e l'immediata escussione dei testi, con la conseguenza che grava su ciascuna delle parti l'onere di citare per tale udienza i testi di cui chiede l'ammissione; l'inosservanza di tale prescrizione è causa di decadenza a carico della parte istante, decadenza che, pur non essendo espressamente prevista, discende tuttavia dalla previsione del potere-dovere del giudice di procedere all'immediata assunzione dei mezzi di prova proposti dalle parti, salvo che ciò non sia possibile. Nè a ciò è di ostacolo il disposto del penultimo comma dell'art. 420, secondo cui a tutte le comunicazioni e notificazioni occorrenti provvede l'ufficio, atteso che tale disposizione si riferisce unicamente alle comunicazioni ed alle notificazioni previste dai due commi precedenti (riguardanti la chiamata in causa del terzo) e non esime le parti dall'osservanza degli articoli 250 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., che pongono a carico della parte interessata l'onere di richiedere l'intimazione dei testimoni da escutere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)