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Sez. L, Sentenza n. 3681 del 13/04/1987 (Rv. 452615 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - POTERE DEL PRETORE DI DISPORRE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE L'AMMISSIONE ED IMMEDIATA ESCUSSIONE DEI TESTI - CONSEGUENTE ONERE DELLE PARTI DI CITARE QUESTI ULTIMI PER TALE UDIENZA - INOSSERVANZA - DECADENZA - ART. 420, PENULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. SULLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452615-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - POTERE DEL PRETORE DI DISPORRE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE L'AMMISSIONE ED IMMEDIATA ESCUSSIONE DEI TESTI - CONSEGUENTE ONERE DELLE PARTI DI CITARE QUESTI ULTIMI PER TALE UDIENZA - INOSSERVANZA - DECADENZA - ART. 420, PENULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. SULLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro rientra tra i poteri del pretore quello, previsto dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., di disporre, nell'udienza di discussione, l'ammissione e l'immediata escussione dei testi con la conseguenza che grava su ciascuna delle parti l'Onere di citare per tale udienza i testi di cui chiede l'ammissione; l'inosservanza di tale prescrizione è causa di decadenza a carico della parte istante, decadenza che, pur non essendo espressamente prevista, discende tuttavia dalla previsione del potere-dovere del giudice di procedere all'immediata assunzione dei mezzi di prova proposti dalle parti, salvo che ciò non sia possibile. Nè a ciò è di ostacolo il disposto del penultimo comma dell'art. 420, secondo cui a tutte le comunicazioni e notificazioni occorrenti provvede l'ufficio, atteso che tale Disposizioni si riferisce unicamente alle comunicazioni e alle notificazioni previste dai due commi precedenti (riguardanti la chiamata in causa del terzo) e non esime le parti dall'osservanza degli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. Att. Cod. proc. civ. che pongono a carico della parte interessata l'Onere di richiedere l'intimazione dei testimoni da escutere. (V 1133/84, mass n 433271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)