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Sez. 3, Sentenza n. 3275 del 16/04/1997 (Rv. 503718 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE | Prova testimoniale - Citazione dei testimoni all'udienza, ancor prima della ammissione della prova - Onere della parte a pena di decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503718-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto dell'art. 202, primo comma, cod. proc. civ. (che prevede che il G.I. fissi una udienza di assunzione delle prove che non abbia potuto assumere contestualmente alla loro ammissione), dell'art. 420, quinto e sesto comma, cod. proc. civ. (che prevede nel processo del lavoro la concentrazione in un una sola udienza dell'ammissione e dell'assunzione delle prove, ma consente in caso di necessità di fissare altra udienza) e dell'art. 250 dello stesso codice (che consente alle parti di citare i testimoni a mezzo di ufficiale giudiziario, solo in forza del provvedimento del G.I. di ammissione della prova testimoniale e di fissazione all'udienza di assunzione), vige il principio che il giudice provvederà nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non potrà dichiarare decaduta la parte della prova per la mancata presentazione di essi, essendogli consentito di poterli citare solo in forza del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altre udienza per la prosecuzione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 202 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)