Sez. U, Sentenza n. 4198 del 15/05/1990 (Rv. 467181 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - COMPRAVENDITA DI MERCI - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DI VENDITORE DOMICILIATO IN STATO STRANIERO ADIACENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DELLE MERCI IN UNO STATO NON ADERENTE ED INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA 1 LUGLIO 1964 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - COMPRAVENDITA DI MERCI - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DI VENDITORE DOMICILIATO IN STATO STRANIERO ADIACENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DELLE MERCI IN UNO STATO NON ADERENTE ED INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA 1 LUGLIO 1964 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Con riguardo a domanda di risoluzione per inadempimento di compravendita di merci e di risarcimento del danno, che venga proposta dal compratore italiano nei confronti di venditore domiciliato in stato straniero aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la circostanza che dette merci debbano essere consegnate in uno stato non aderente, e che non siano operanti le regole poste in tema di vendite mobiliari dall'art. 59 della convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (nella specie, il contratto non era qualificabile come vendita "su documenti", riferendosi a beni futuri indicati solo nel genere, ed inoltre le parti, riportandosi alla disciplina commerciale della borsa di Amburgo, avevano escluso l'applicabilità di detta convenzione dell'Aja), implica il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice del domicilio del convenuto, in base al criterio generale fissato dall'art. 2 della citata convenzione di Bruxelles ed alla non invocabilità della regola di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della convenzione medesima. (V 6126/88, mass n 460527; (V 2499/82, mass n 420372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1527, DPCM 01/07/1964 art. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)