Sez. U, Sentenza n. 6126 del 12/11/1988 (Rv. 460527 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968, RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804 - INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DI COLLEGAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968, RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804 - INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DI COLLEGAMENTO.*
Nella disciplina sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 1, secondo il quale il soggetto domiciliato in uno stato aderente può essere citato nel territorio di altro stato aderente "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita", va individuato con riferimento all'obbligazione corrispondente al diritto azionato, a prescindere da obbligazioni diverse che scaturiscano dal medesimo contratto, ed in base alla legge da applicare al rapporto in conformità delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito. Pertanto, con riguardo a domanda di adempimento proposta dal cittadino italiano nei confronti dell'altro contraente domiciliato all'estero, la giurisdizione del giudice italiano, in forza della citata convenzione, postula che la legge italiana o straniera, applicabili al contratto a secondo che sia stato concluso o meno in Italia (art. 25 disp. Prel. Cod. civ.), fissino nel territorio italiano il luogo dell'adempimento medesimo. (V 3285/85, mass n 440950; (V 5027/84, mass n 436857).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)