Sez. U, Sentenza n. 2499 del 23/04/1982 (Rv. 420372 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO CONTRATTUALMENTE DETERMINATA A TITOLO DI CORRISPETTIVO DI UNA CONTROPRESTAZIONE - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO CONTRATTUALMENTE DETERMINATA A TITOLO DI CORRISPETTIVO DI UNA CONTROPRESTAZIONE - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stipulata il 27 settembre 1968 fra gli stati appartenenti alla CEE e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804, la domanda per il pagamento di una somma di denaro, contrattualmente determinata a titolo di corrispettivo di una controprestazione, nei confronti del soggetto domiciliato in uno di detti stati aderenti, può essere proposta, oltre che davanti al giudice di tale domicilio, anche davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione così dedotta in giudizio (a prescindere dall'eventuale diverso luogo di esecuzione di detta controprestazione), da determinarsi in base alla legge da applicare al rapporto in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito. Sulla suddetta domanda, pertanto, va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, quando si trovi nel territorio dello stato italiano il domicilio del creditore, fissato dall'art. 1182 terzo comma cod. civ. come luogo dell'adempimento, sempreché non risulti, secondo la previsione dell'art. 25 delle preleggi, che il rapporto medesimo debba essere assoggettato alla legge straniera, e che questa contenga una norma diversa dall'ordinamento italiano circa l'indicato luogo del pagamento. (V 946/81, mass n 411467; (V 3798/80, mass n 407642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)