diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2471 del 09/04/1986 (Rv. 445564 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO CONCENTRATO IN CINQUE GIORNI DELLA SETTIMANA - NATURA FERIALE DEL SESTO GIORNO.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445564-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO CONCENTRATO IN CINQUE GIORNI DELLA SETTIMANA - NATURA FERIALE DEL SESTO GIORNO.*

Quando le ore lavorative settimanali - a parità del loro numero complessivo e rimanendo altresì invariata la corrispondente retribuzione settimanale - vengono concentrate in soli cinque giorni, il sesto giorno rimane pur sempre feriale, cui corrisponde la ordinaria retribuzione giornaliera e non costituisce giorno festivo, né giorno di riposo aggiuntivo a quello settimanale, in quanto le relative ore lavorate vengono effettuate nei giorni precedenti con prestazioni superiori a quella ordinaria giornaliera corrispondente alla ripartizione del lavoro settimanale in sei (anziché cinque) giorni. (V 831/84, mass n 433048; (V 4304/78, mass n 393966).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)