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Sez. L, Sentenza n. 4304 del 25/09/1978 (Rv. 393966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE - ATTIVITA DEL LAVORATORE CONCENTRATA IN SOLI CINQUE GIORNI SETTIMANALI - QUALIFICAZIONE DEL SABATO COME GIORNO FESTIVO O GIORNO DI RIPOSO AGGIUNTIVO A QUELLO DOMENICALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE - ATTIVITA DEL LAVORATORE CONCENTRATA IN SOLI CINQUE GIORNI SETTIMANALI - QUALIFICAZIONE DEL SABATO COME GIORNO FESTIVO O GIORNO DI RIPOSO AGGIUNTIVO A QUELLO DOMENICALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Qualora, a parita di retribuzione settimanale e di numero complessivo di ore lavorative settimanali, l'attivita del lavoratore venga concentrata in soli cinque giorni, dal lunedi al venerdi, il sabato non costituisce giorno festivo, ne giorno di riposto aggiuntivo a quello domenicale, in quanto le relative ore lavorative vengono effettuate nei giorni precedenti, con prestazioni superiori a quella ordinaria giornaliera. A tal fine occorre accertare, con esame globale delle clausole della contrattazione collettiva di settore e con riferimento al numero delle ore settimanali ivi stabilito, se le ore lavorative del sabato vengano o no compiute nei giorni dal lunedi al venerdi e se possano aversi, cosi, prestazioni superiori a quella ordinaria settimanale effettuate in cinque giorni. (nella specie la sentenza impugnata, nel calcolare il periodo di tempo per il quale l'attore aveva sostituito un altro lavoratore assente per malattia, ai fini dell'inquadramento al livello del lavoratore sostituito, aveva esclusi tutti i giorni di sabato caduti nel periodo della sostituzione). (Conf 98/77, mass n 383604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)