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Sez. L, Sentenza n. 831 del 03/02/1984 (Rv. 433048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 26 GENNAIO 1977 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO RELATIVO AL LAVORO FATTO PRESTARE NEI GIORNI INFRASETTIMANALI IN CUI SAREBBERO CADUTE LE FESTIVITÀ CIVILI DEL 2 GIUGNO E DEL 4 NOVEMBRE - SPETTANZA DI DETTO TRATTAMENTO ANCHE NEL CASO IN CUI DETTE DATE CADANO DI SABATO.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 26 GENNAIO 1977 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO RELATIVO AL LAVORO FATTO PRESTARE NEI GIORNI INFRASETTIMANALI IN CUI SAREBBERO CADUTE LE FESTIVITÀ CIVILI DEL 2 GIUGNO E DEL 4 NOVEMBRE - SPETTANZA DI DETTO TRATTAMENTO ANCHE NEL CASO IN CUI DETTE DATE CADANO DI SABATO.*

Qualora, a parità di retribuzione settimanale e di numero complessivo di ore lavorative settimanali, tali ore di lavoro vengano concentrate in soli cinque giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato resta pur sempre giorno feriale, cui corrisponde l'ordinaria retribuzione giornaliera, e non costituisce giorno festivo, né giorno di riposo aggiuntivo a quello domenicale, in quanto le relative ore lavorative vengono effettuate nei giorni precedenti, con prestazioni superiori a quella ordinaria giornaliera corrispondente alla ripartizione del lavoro settimanale in sei (anziché cinque) giorni. È pertanto, corretta l'interpretazione del giudice del merito secondo cui il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica, che l'accordo interconfederale 26 gennaio 1977, con disciplina più favorevole (per i lavoratori) della legge 5 marzo 1977 n. 54, riconosce per il lavoro fatto prestare nei giorni infrasettimanali in cui sarebbero cadute le festività civili del 2 giugno e del 4 novembre (da detta legge spostate, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre), compete anche nel caso in cui le date anzidette cadano di sabato, la volontà dell'azienda di far lavorare nella giornata ex festiva essendo, in tal caso, implicita nella mancata riduzione dell'orario dei giorni dal lunedì al venerdì, nel quale sono concentrate anche le ore riferibili al sabato. (V 3713/79, mass n 400141; (V 4304/78, mass n 393966; (V 98/77, mass n 383604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 4, Legge 05/03/1977 num. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)