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Sez. U, Sentenza n. 20590 del 30/07/2008 (Rv. 604368 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Disciplina prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del predetto d.lgs. (art. 32 bis) - Conseguenze in materia di impugnazione delle misure cautelari emesse prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare - Individuazione della disciplina applicabile - Riferimento allo specifico procedimento relativo alla misura cautelare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604368-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Posto che in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in forza della quale il ricorso va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", si applica, ai sensi dell'art. 32 bis del citato decreto, ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del medesimo, con riferimento alle impugnazioni delle misure cautelari emesse prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, deve aversi riguardo alla data di inizio dello specifico procedimento che si conclude con il provvedimento impugnato (nella specie, in cui era impugnato un provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare, la data utile è stata individuata in quella dell'istanza di revoca).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)