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Sez. U, Sentenza n. 19279 del 11/07/2008 (Rv. 604147 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Nuova disciplina dell'impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Forme e termini previsti dal codice di procedura penale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604147-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, che, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006, va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", deve essere presentato o fatto pervenire presso la cancelleria della Sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., nel termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 585, primo comma, lett. b) cod. proc. pen, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero ancora, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall'art. 585, primo comma, lett. c) cod. proc. pen., qualora la Sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle imputazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen., di indicare nel dispositivo un termine più lungo per il deposito, non eccedente comunque il novantesimo giorno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)