Sez. U, Sentenza n. 27529 del 20/11/2008 (Rv. 605538 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Disciplina prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del predetto d.lgs. (art. 32 "bis") - Misure cautelari emesse in relazione a procedimenti promossi anteriormente al 19 giugno 2006 - Impugnazione - Applicazione delle norme regolatrici del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ..
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, posto che la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in forza della quale il ricorso va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", si applica, ai sensi dell'art. 32 "bis" del citato decreto, ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del medesimo, le misure cautelari emesse nell'ambito di procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile, (ovverossia mediante ricorso sottoscritto da un un difensore iscritto nell'albo dei cassazionisti, notificato ai controinteressati dall'ufficiale giudiziario e depositato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della Corte di cassazione non oltre il ventesimo giorno da quello dell'ultima notificazione), con l'ulteriore conseguenza che i ricorsi avverso provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione dei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)