diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6750 del 20/12/1995 Cc. (dep. 05/02/1996) Rv. 203657 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | ricorso per cassazione - Provvedimento dichiarativo di inammissibilita pronunciato dalla Corte - Carattere oggettivamente decisorio - Revocabilità o eliminabilità mediante procedura di correzione di errore materiale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203657-01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere

Il provvedimento - di carattere oggettivamente decisorio, indipendentemente dalla sua qualificazione come ordinanza o come sentenza - con il quale la Corte di cassazione dichiari l'inammissibilità di un ricorso non è suscettibile di revoca e neppure di eliminazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., giacché questa comporterebbe, in violazione del limite stabilito da detta norma, una modificazione del suddetto contenuto decisorio dello atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)