Sez. 2, Sentenza n. 3355 del 19/09/1996 Cc. (dep. 19/10/1996) Rv. 206283 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Mancata cognizione di fatti storici essenziali - Correzione - Ammissibilità - Accertamento, dopo la decisione, del decesso del ricorrente - Correzione del Dispositivo - Possibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Poiché con la procedura per la correzione degli errori materiali può porsi rimedio in sede di legittimità anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione, qualora si accerti, successivamente alla pronuncia, che il ricorrente è deceduto prima della decisione, può procedersi alla correzione della sentenza, emessa nei confronti di persona non più esistente, per dare atto di tale inesistenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la correzione della propria sentenza sostituendone la motivazione ed il dispositivo - dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso - nel modo che segue: ritenuto che l'imputato è deceduto.. visto l'art. 150 cod. pen. .. annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto è estinto per morte dell'imputato)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)