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Sez. 6, Ordinanza n. 20135 del 11/03/2004 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 229217 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Morte dell'imputato in pendenza del ricorso - Definizione nel merito del ricorso - Possibilità di rettificazione della decisione con procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Ragione - Rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Esperibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229217-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Qualora la Corte di cassazione definisca (nella specie dichiarandolo inammissibile) il ricorso proposto dall'imputato deceduto nelle more della fissazione dell'udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ma è viziata da errore di fatto, in quanto - dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l'esistenza in vita dell'imputato - vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)