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Sez. 2, Sentenza n. 117 del 09/01/1999 (Rv. 522095 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Poteri del giudice di dichiarare di ufficio la nullità del contratto - Configurabilità - Condizioni e limiti derivanti dal concorrente principio della domanda.
Stato
decisa il 1999-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522095-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE

Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto da parte del giudicante (art. 1421 cod. civ.) va coordinato con il concorrente principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto potere officioso ricorre (indipendentemente dall'attività assertiva delle parti) soltanto se risulti contestata l'applicazione o l'esecuzione di un negozio la cui validità rappresenti l'elemento costitutivo della domanda, e non anche quando la domanda iniziale sia diretta alla caducazione del contratto in base ad un vizio diverso dalla nullità (risoluzione, rescissione, annullabilità), e si fondi su ragioni diverse da quelle successivamente individuate dal giudice come causa di invalidità del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)