Sez. 2, Sentenza n. 4269 del 08/05/1996 (Rv. 497466 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità del contratto - Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sicché solo ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti l'elemento costitutivo della domanda, detto potere sussiste indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, mentre allorché la domanda iniziale sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto, la deduzione di una causa di nullità diversa da quella inizialmente dedotta è inammissibile; né la questione può essere rilevata di ufficio, ostandovi il divieto di pronunciare "ultra petita".
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)