Sez. 2, Sentenza n. 4064 del 07/04/1995 (Rv. 491693 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Domanda diretta a far dichiarare l'illegittimità di un atto - Nullità basata su ragioni diverse da quelle dedotte originariamente - Possibilità di deduzione successiva o di rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che allorquando il "thema disputandum" verte sulla illegittimità di un atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare "ex officio" una nullità basata su ragioni diverse da quelle "ab origine" proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)