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Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 14/01/2003 Ud. (dep. 06/02/2003) Rv. 223482 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi attenuata del delitto di ricettazione - Compatibilità con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223482-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Mentre per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.proc. pen. si deve operare una valutazione globale del fatto, nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Pertanto, le due attenuanti possono coesistere e sono compatibili solo se la valutazione del danno patrimoniale effettivamente arrecato sia rimasta estranea al giudizio della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione e ciò perché il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)