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Sez. L, Sentenza n. 113 del 08/01/1993 (Rv. 480183 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Quote di trattamento di fine rapporto maturato durante l'intervento della Cassa - Onere del fondo per la mobilità della manodopera - Sopravvenienza della legge n. 160 del 1988 di conversione del D.L. n. 86 del 1988 - Incidenza sui rapporti in corso - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480183-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Ai sensi dell'art. 21, quinto e sesto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'erogazione a favore dei lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il tempo dell'intervento straordinario era a carico del fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'art. 28 della stessa legge n. 675 del 1977; la successiva abrogazione dei citati comma quinto e sesto dell'art. 21 della legge medesima, disposta dall'art. 8, secondo comma, legge 20 maggio 1988, n. 160 (di conversione con modificazioni del D.L. 21 marzo 1988, n. 86) opera, ai sensi del successivo comma ottavo dello stesso art. 8, solo per i periodi successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 86 del 1988, e non muta la disciplina dei rapporti già in corso.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)