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Sez. L, Sentenza n. 9236 del 07/07/2001 (Rv. 548008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Corresponsione delle quote di trattamento di anzianità o di fine rapporto maturate dai lavoratori durante il collocamento in CIGS - Soggetto obbligato - Fattispecie regolate dall'art. 21, commi quinto e sesto della legge n. 675 del 1977 - Previsione del pagamento delle suddette quote esclusivamente da parte del Fondo per la mobilità della manodopera - Crisi aziendali - Applicabilità della suddetta disciplina.
Stato
decisa il 2001-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675 del 1977 - abrogati dall'art. 8 del D.L. n. 86 del 1888, convertito nella legge n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data - direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non è l'INPS, ma è il "Fondo per la mobilità della manodopera" istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977. Tale disposizione deve considerarsi applicabile non soltanto ai casi di "ristrutturazione" o "riconversione produttiva" in senso proprio, ma anche alle situazioni (non direttamente collegate con i suddetti processi) inerenti allo stato di "crisi aziendale", comportanti un ridimensionamento dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'azienda, dato che con la citata legge n. 675 del 1977 è stata dettata una normativa unitaria riguardante tutti i casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico, sicché il comma sesto dell'art. 21 di essa, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche le menzionate situazioni.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)