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Sez. 3, Sentenza n. 11229 del 08/05/2008 (Rv. 603247 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Ammissibilità della domanda - Presupposti - Danno causato da una pluralità di atti o provvedimenti - Ammissibilità - Conseguenze - Dimostrazione del dolo del magistrato - Necessità - Onere probatorio ricadente sul soggetto che si assume danneggiato nel giudizio di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603247-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Il magistrato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può incorrere in responsabilità non solo in conseguenza dell'adozione di un determinato provvedimento, ma anche attraverso un insieme di atti o provvedimenti preordinati ad un fine unitario, lesivo dei diritti altrui. Tuttavia, il perseguimento di un fine unitario presuppone necessariamente un atteggiamento doloso, con la conseguenza che chi allega di essere stato danneggiato dal magistrato attraverso il compimento mediante più atti o provvedimenti, ha l'onere di allegare nel giudizio di ammissibilità della domanda, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, concreti elementi idonei a configurare l'atteggiamento doloso, non essendo a tal fine sufficiente la generica affermazione della mera possibilità di un intento doloso del magistrato.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)