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Sez. 1, Sentenza n. 9811 del 19/06/2003 (Rv. 564423 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Procedimento - Decisione sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge n. 117 del 1988 - Natura - Valutazione, nella fase della ammissibilità, del merito della domanda - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564423-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La fase preliminare attinente all'ammissibilità dell'azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ha carattere di cognizione piena e definitiva in ordine alla configurabilità dei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ma consente anche, ove ricorra la manifesta infondatezza, una valutazione, da condurre esclusivamente "ex actis", sul merito della questione dedotta in giudizio, essendo l'infondatezza ragione di inammissibilità della domanda quando essa sia manifesta, e cioè emerga dagli atti senza necessità di ulteriori indagini o accertamenti istruttori.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)