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Sez. 3, Sentenza n. 25123 del 27/11/2006 (Rv. 593210 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Procedimento - Decisione sulla sussistenza dei requisiti e delle presupposti richiesti dalla legge - Natura - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593210-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine alla configurabilità, nei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ha necessariamente natura delibativa quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione, sicché la relativa indagine può essere condotta, in tale fase, esclusivamente "ex actis", cioè alla stregua degli atti del procedimento, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza dell'azione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato il decreto impugnato con il quale era stato rilevato che, nella predetta fase, si sarebbe dovuta ritenere possibile la pronuncia di inammissibilità, per manifesta infondatezza, della domanda risarcitoria, sulla base di una valutazione sul merito della questione dedotta in giudizio, in tutti i casi in cui tale valutazione fosse stata possibile alla stregua degli atti del procedimento, criterio che era stato correttamente applicato dal tribunale in prima istanza).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)