Sez. 2, Ordinanza n. 13107 del 09/09/2002 (Rv. 557330 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione - Omessa notificazione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Costituzione della parte - Efficacia sanante - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'omessa notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione dovuta ad insufficienza delle indicazioni relative al notificando - omissione cui consegue la radicale inesistenza dell'atto "de quo" - non è sanata dalla successiva costituzione in giudizio della parte interessata.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)