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Sez. 3, Sentenza n. 190 del 12/01/1996 (Rv. 495340 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Atto di integrazione del contraddittorio in appello - Notificazione oltre il termine fissato dal giudice - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione - Tardiva costituzione della parte - Sanatorie - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495340-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in appello oltre il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. determina la inammissibilità della impugnazione ai sensi del secondo comma del citato articolo, inammissibilità che risponde a ragioni di ordine pubblico processuale e che non è sanata dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, una volta verificatosi l'effetto processuale preclusivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)